3 Dicembre 2012

Ordinanza antialcol: l’amministrazione di Monfalcone ricorda il rispetto delle regole

L’ordinanza cosiddetta antialcol, prolungata da fine ottobre fino alla primavera 2013 visti i positivi effetti finora registrati, non evita le sanzioni per altre violazioni, tra cui quella di servire alcol a minorenni.

Lo ricorda l’amministrazione comunale con un’apposita comunicazione agli esercenti. L’ordinanza comunale che vieta la vendita a minori e maggiorenni di bevande alcoliche in vetro o lattina nelle aree pedonali ad esercizi commerciali e pubblici non esclude infatti il concorso materiale con le violazioni amministrative di altro tipo. In particolare, si ricorda la legge 189 del novembre 2012, che vieta la vendita di alcolici (superiori a 1,2%) ai minori di anni 18. Attenzione, per quanto concerne la somministrazione, è ammessa dai 16 anni in poi, mentre sotto tale soglia costituisce reato, così come la somministrazione di bevande alcoliche a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità. La violazione comporta l’arresto fino a un anno e la sospensione dall’esercizio. Per quanto riguarda i maggiorenni, poi, la legge 120 del luglio 2010 dispone il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (esteso anche alla vendita) dopo le tre di notte. Inoltre i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal Questore (sono escluse dal divieto le notti del 31 dicembre e del 15 agosto). L’inosservanza delle disposizioni comporta una sanzione che va da 5.000,00 a 20.000,00 euro. Qualora vengano contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni, verrà disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

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