19 Novembre 2010

Bonus bebè per tutti: illegittimo il criterio dei 10 anni di residenza

Assegno di natalità regionale: no al reclamo del Comune di Latisana, il bonus per i nuovi nati va anche a chi risiede in regione da meno di 10 anni. Il collegio del Tribunale di Udine ha confermato l’ordinanza del giudice del lavoro: è illegittimo il requisito di anzianità di residenza in quanto in contrasto con il diritto comunitario perché discrimina i cittadini di altri Paesi membri dell’Ue. “I Comuni – spiega Walter Citti dell’Asgi – hanno il dovere di disapplicare le norme discriminatorie della legislazione regionale del Fvg”.

Non solo. Alla luce dell’ordinanza del Tribunale di Udine, l’Asgi etichetta come “illegittima” l’iniziativa “Benvenuti triestini” varata dal Comune di Trieste che istituisce un beneficio per l’acquisto di beni di consumo per neonati riservata ai genitori di un figlio nato nel corso del 2010 che abbiano almeno dieci anni di residenza in Italia, di cui tre a Trieste.

Ma torniamo al caso di Latisana. Il collegio giudicante del Tribunale di Udine ha respinto il ricorso contro l’ordinanza emanata dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine in data 30 giugno 2010, con la quale era stato accolto il ricorso presentato da un cittadino rumeno, sostenuto appunto da Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), Cgil, Cisl e Uil contro il diniego all’erogazione dell’assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus bebè) da parte del Comune per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel Fvg.

Il Tribunale di Udine ha respinto le argomentazioni del Comune di Latisana, sostenendo che il giudice di primo grado ha correttamente considerato che il requisito di anzianità di residenza richiesto dalla legge regionale costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento comunitario in quanto contraria ai diritti fondamentali alla libera circolazione e alla parità di trattamento. In ragione del primato del diritto comunitario sulla norma interna ad esso incompatibile e del conseguente obbligo di disapplicazione di quest’ultima da parte di tutti gli organi amministrativi dello Stato membro, inclusi gli enti locali, il Comune di Latisana avrebbe dovuto erogare la prestazione al cittadino comunitario che ne aveva fatto richiesta pur in assenza del soddisfacimento del requisito di anzianità di residenza.
Il Comune di Latisana è stato dunque condannato al pagamento delle spese di lite.

Alla luce della nuova ordinanza del Tribunale di Udine, le associazioni promotrici del ricorso insisteranno dunque con la Commissione europea a Bruxelles “affinché promuova la procedura di infrazione del diritto comunitario con riferimento a tutte le norme discriminatorie varate in questi anni dal legislatore regionale e palesemente in contrasto con il diritto comunitario. Ugualmente, le associazioni promotrici si appellano ai Comuni del Fvg affinchè rispettino il diritto comunitario e disapplichino le norme regionali discriminatorie che configgano con esso”.

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