26 Agosto 2010

Autorità portuale di Trieste, ipotesi commissioramento per il dopo-Boniciolli

Il commissariamento dell’Autorità portuale di Trieste è tra le ipotesi allo studio per la successione di Claudio Boniciolli, il cui mandato è in scadenza a fine 2010.

Il commissariamento dell’Autorità portuale – secondo quanto riferisce l’Ansa – permetterebbe di evitare la nomina di un nuovo presidente, alla luce del progetto Unicredit del polo logistico unico di Trieste e Monfalcone, per un investimento da un miliardo di euro. Il nome del possibile commissario dell’Authority dovrà uscire da un accordo politico nel Pdl, tra Ministero dei Trasporti e Regione.

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11 commenti a Autorità portuale di Trieste, ipotesi commissioramento per il dopo-Boniciolli

  1. Aldo Flego ha detto:

    Da ricordare, comunque….
    che nel ricorso per questione di legittimita’ costituzionale n. 78 del 2 agosto 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri) contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la declaratoria di incostituzionalita’ dell’art. 9, commi 2 (procedura di designazione e nomina del Presidente dell’Autorita’ Portuale di Trieste) e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004 n. 17, recante «Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004″, l’Avvocato dello Stato così si esprimeva (…e se lo riconosce Roma…):
    omissis….
    6. – In conclusione, l’art. 8 della legge n. 84/1994, come
    modificato dall’art. 6 del d.l. n. 136/2004, recante il riordino
    della legislazione in materia portuale, che riserva all’autorita’
    statale competente, previa intesa con la regione interessata, la
    nomina del presidente dell’autorita’ portuale, deve considerarsi
    norma di principio non derogabile dalle regioni, anche in
    considerazione della natura davvero peculiare – appunto
    internazionale od extraterritoriale – del Porto di Trieste, quale
    zona franca posta, per mera fictio iuris, fuori dal territorio
    doganale dello Stato e soggetta ad un regime doganale particolare
    previsto dall’allegato VIII al Trattato di pace del 1947.

  2. Bibliotopa ha detto:

    chi mi spiega che cos’è una “mera fictio iuris”? io traduco “una pura finzione di diritto” ma immagino che avrà un suo significato nel gergo giuridico

  3. matteo ha detto:

    uhm, quindi il porto è davvero riconosciuto come extraterriotorio italiano, che quindi non puo essere soggetto alle leggi italiane riguardo alla desiognazione politica dei porti, quindi per modificare ci vuole un nuovo trattato di pace internazionale

    interessante, quindi il tlt non è pura utopia

  4. matteo ha detto:

    3.5.– Nella sua memoria la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta l’assunto dell’Avvocatura dello Stato, secondo il quale i commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 17 del 2004 sarebbero illegittimi per contrasto con i principî fondamentali della materia contenuti, rispettivamente, negli artt. 8 e 7 della legge n. 84 del 1994, attributivi, l’uno, del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Regione interessata, e l’altro dei poteri di revoca del mandato del Presidente, di scioglimento del comitato e di nomina del commissario – da esercitarsi peraltro nei soli casi tassativamente elencati nel comma 3 dell’art. 7 – al medesimo Ministro, senza intesa con la Regione. Contesta, inoltre, l’argomento secondo cui il carattere di norma di principio dell’art. 8 sarebbe particolarmente visibile proprio in relazione al porto di Trieste, in considerazione della sua natura «davvero peculiare – appunto internazionale od extraterritoriale … (di) zona franca posta, per mera fictio iuris fuori del territorio doganale dello Stato e soggetta ad un regime doganale particolare previsto dall’Allegato VIII al Trattato di pace del 1947».
    http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0378s-05.html

    colpisce che cita il trattato di pace e l’internazionalita e extranazionalita

  5. jacum ha detto:

    Pare che sia già arrivato qualcuno da roma, ma già a giugno….

  6. Aldo Flego ha detto:

    @4matteo
    bene, hai anche trovato il link alla giurisprudenza costituzionale… Bisognerebbe diffonderle, ste robe, renderle chiare e semplici a tutti i cittadini, in particolare a quelli del litorale giuliano. C’è molta gente che non sa, non ricorda, non ha voglia e tempo per approfondire, ma in effetti – se ci pensi – il Porto di Trieste ha uno status invidiabile, che appunto dà fastidio a molti, da Monfalcone in avanti, ma anche da Koper Capodistria a Fiume.
    Da leggere http://www.giannigargano.it/?p=1767
    è un’interessante condensato di notizie….
    Basta questo per capire:
    In applicazione della normativa speciale vigente (art. 4 del Decreto Commissariale n. 29/1955), nel porto franco di Trieste si possono compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale. (ABBIAMO MAI SVILUPPATO LA PARTE INDUSTRIALE IN REGIME FRANCO?????)
    e ancora:
    il regime di zona franca previsto dalla normativa doganale comunitaria:

    – ha carattere esclusivamente doganale

    – è richiesto da un soggetto (persona fisica o giuridica) che diviene beneficiario di una specifica autorizzazione

    – può essere revocato

    – comporta obblighi e procedure a carico del beneficiario.

    Per contro, lo speciale regime di porto franco di Trieste:

    – è previsto dal Trattato di Pace di Parigi e non è oggetto di autorizzazione

    – è previsto per l’intera area del porto di Trieste

    – è un regime speciale non riconducibile unicamente agli aspetti doganali

    – è regolato secondo i principi del Trattato e dalle relative norme di attuazione

    – non è revocabile.

    PENSO SIA SUFFICIENTE PER FAR CAPIRE A TUTTI CHE DOVREMMO DIFENDERE COI DENTI QUESTE REALTA’, A PRESCINDERE DALLE MANOVRE PER LA PRESIDENZA. IL PROBLEMA – PURTROPPO – E’ CHE L’ITALIA HA TANTI ALTRI PORTI, E SPESSO NOI GIULIANI CI LASCIAMO FUORVIARE E ABBINDOLARE DAI POLITICI DI TURNO, CHE PENSANO CON LA TESTA DI ROMA O DI UDINE.

  7. dieffe ha detto:

    ho la sensazione che avanti così non si possa giungere a nulla di buono. il trattato di parigi va letto nella sua interezza: il porto franco così come disposto da quell’allegato non ha mai potuto essere e mai potrà essere perché sono venute meno (anzi, non hanno mai visto la luce) tutte le fondamenta della struttura tlt, dal governatore alle modalità di attuazione.

  8. Tergestin ha detto:

    Aldo, tuto giusto tranne una piccola correzion: i nostri rappresentanti xe da decenni che xe lautamente pagadi da Roma perche’ el nostro porto no ghe fazi concorenza. I pensa co’ la testa a Roma perche’ la xe i bori e le carriere e Trieste ciao ciao, che la stagni pur. A questo ghe servimo, drio tute le manfrine e scenegiade svode. Udine c’entra poco, xe una realta’ che comunque fa giustamente i sui interessi e se rangia da sola. Trieste xe ligada al suo porto e al suo retroterra (la Mitteleuropa), da la’ se ga sviluppado e co’ questo ga manca’ se ga visto i risultati.

  9. Aldo Flego ha detto:

    @7dieffe
    Tu dici che il porto franco..non ha mai potuto essere.
    LEGGI SUL SITO UFFICIALE DELL’AUTORITA’ PORTUALE http://www.porto.trieste.it/
    Il regime dei Punti Franchi è l’elemento caratterizzante che ha accompagnato l’evoluzione storica dello scalo marittimo di Trieste. Introdotto nel 1719 dalla monarchia absburgica e ridefinito nel 1891, questo peculiare istituto giuridico è stato riconfermato dai successivi Trattati di Pace, dell’Atto Costitutivo della Comunità Europea e dalle Leggi della Repubblica Italiana.Gran parte del territorio portuale è soggetto a questa normativa e ricade pertanto al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea.I Punti Franchi sono cinque:- Punto Franco Vecchio- Punto Franco Nuovo- Punto Franco Scalo Legnami- Punto Franco Oli Minerali- Punto Franco Industriale. ecc…………………

    PER TRIESTE E’ REALTA’ ATTUALE E FONDAMENTALE, CHE NON CENTRA NULLA COL TLT….E – SE CI PENSI – MOLTI CE LA INVIDIANO (E A CAUSA DI CIO’, SPECIE IN ITALIA, SCATTA UNA SORTA DI AVVERSIONE PROFONDA VERSO IL PORTO DELLA CITTA’ CARA AL CUORE…). IMPORTANTE CHE ALMENO NOI, CHE QUI VIVIAMO, SIAMO COESI NEL COMPRENDERLA, DIFENDERLA E SOSTENERLA.

  10. Luigi (veneziano) ha detto:

    La “fictio iuris” è un istituto giuridico risalente al diritto romano, della quale si discute da allora.

    In linea generale, si può dire che è una “presupposizione giuridica fattualmente falsa”: nei fatti la cosa sta in un certo modo, ma il diritto ne rovescia il significato.

    Nel fatto specifico della sentenza della Corte Costituzionale, s’intende che nei fatti il porto di Trieste è nel territorio doganale dello stato, ma in ragione di una particolare norma o di un complesso di norme ciò non è.

    E’ un modo elegante mediante il quale la corte afferma esattamente l’opposto di ciò che i fans del TLT vorrebbero farci capire: il TLT fa parte del territorio nazionale italiano e in via di fatto pure del suo territorio doganale: se in qualsiasi modo mancasse il presupposto giuridico che è la fonte della “fictio iuris”, anche di diritto ricadrebbe nel territorio doganale italiano.

    L.

  11. dieffe ha detto:

    aldo:
    non è proprio così.
    i punti franchi sono una cosa, il porto libero è altro. almeno come inteso dal trattato e dai relativi allegati.
    peraltro, i punti franchi non sono affatto una peculiarità del solo porto di trieste.

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