12 Aprile 2010

Moni Ovadia sull’espulsione di un cittadino senegalese a Trieste: giustizia, privilegio e schiavitù

Moni Ovadia non esita a definire le leggi italiane sull’immigrazione in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e, ancor prima, con gli insegnamenti dei tre grandi monoteismi. Il risultato è un impianto normativo perverso, tagliato a misura degli imprenditori e dei mafiosi che si arricchiscono sfruttando la condizione di schiavitù dei migranti clandestini.

“Quando i diritti non sono universali- conclude Ovadia- allora sono privilegi. E il privilegio è la fonte di ogni male”.

Il video è stato concepito per una conferenza stampa che ha denunciato l’espulsione di un cittadino senegalese in via di regolarizzazione. Nel caso in questione, il “regolarizzando” si era reso responsabile del solo reato di non aver obbedito a un decreto d’espulsione precedente alla sanatoria.

Motivo ritenuto sufficiente dalla Questura di Trieste, che ha convocato il cittadino straniero e, senza informarne nemmeno il suo datore di lavoro, l’ha imbarcato sul primo aereo per Dakar. E adesso, il Caso Trieste minaccia di diventare caso nazionale, rendendo la sanatoria del 2009 una pura e semplice truffa: lo Stato incassa prima i contributi, e poi espelle gli stranieri così ingenui da aver creduto alla possibilità di emergere.

Per firmare l’appello sull’argomento: www.firmiamo.it/sanatoriatruffa2009

+++ Gli immigrati e il comitato 1 marzo in corteo contro la falsa sanatoria +++

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20 commenti a Moni Ovadia sull’espulsione di un cittadino senegalese a Trieste: giustizia, privilegio e schiavitù

  1. el sinter de gropada ha detto:

    forse le leggi bulgare sono migliori e non ci sono frontiere od altri impedimenti per andarvi a vivere. Io ci sto facendo un pensierino.

  2. alpino ha detto:

    Moni Ovadia fine giurista e costituzionalista di nostrs signora Repubblica Italiana, chi sarà il prossimo ad elargire sapere a 360 gradi? Pupo si esprimerà a breve sulla fattibilità di un semipresidenzialismo alla francese mentre Lino Banfi sta pensando di adire alla corte costituzionale per abolire la BAT 🙂

  3. Antonio ha detto:

    Il problema esiste ed è molto grave, sia umanamente, sia giuridicamente.

  4. chinaski ha detto:

    sinter&alpino, vi vedo fiacchi. da voi mi aspettavo almeno una battuta sul nome di moni ovadia, qualche gioco di parole, tipo moni-mona, o roba del genere.

  5. ciccio beppe ha detto:

    è vero, vi si sostiene, che la sanatoria regolarizza i clandestini, purché però gli interessati non siano “troppo” clandestini; via libera alla regolarizzazione di coloro che hanno ricevuto un solo decreto di espulsione; niente da fare invece per coloro che di decreti di espulsione ne hanno ricevuto più di uno; anche se sono emersi, anche se quanto dovuto è stato pagato, anche se hanno un lavoro, una casa, una identità. Secondo la citata interpretazione, la disobbedienza all’ordine di espulsione ripetuta più volte (considerata reato penale dalla legge sull’immigrazione) equivarrebbe, come gravità, a reati che la legge prevede come ostativi alla regolarizzazione quali ad esempio truffa, fabbricazione di esplosivi, furto aggravato, lesione personale etc.

    Nel paese dove i capitali della mafia vengono ripuliti dallo stato al 5% questa si chiama semplicemente ipocrisia.

  6. Roberto Zolia ha detto:

    Dura lex sed lex.

  7. Bibliotopa ha detto:

    summum ius, summa iniuria

  8. alpino ha detto:

    @chinaski
    son strac..no me vien 🙂

  9. chinaski ha detto:

    Questo e’ il testo di un appello sottoscritto un anno fa da noti giuristi perchè il nostro legislatore non introducesse il reato cosidetto di clandestinità.

    Firmatari: Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodotà, Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo Zagrebelsky.

    Testo dell’ appello

    Il disegno di legge n. 733-B attualmente all’esame del Senato prevede varie innovazioni che suscitano rilievi critici.

    In particolare, riteniamo necessario richiamare l’attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale.

    La norma è, anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiché la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell’espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l’assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.

    Né un fondamento giustificativo del nuovo reato può essere individuato sulla base di una presunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti già escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso, sicchè la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.

    L’ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali.

    L’introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi. Né questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest’ultima): da un lato perché la paralisi non è meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall’altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, già in grave sofferenza.

    Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche «regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati» (Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell’adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei princìpi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalità che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalità finalistica.

    «Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che (…) non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a “nascondere” la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli». Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità del reato di “mendicità” di cui all’art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell’immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessità e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone.

    25 giugno 2009

  10. chinaski ha detto:

    e per rispondere a sinter.
    moni ovadia fuggi’ bambino dalla bulgaria stalinista. zivio.

  11. alpino ha detto:

    dopo il contributo si Chinaski posso affermare con assoluta certezza che Lno Banfi è il più simpatico dei tre

  12. chinaski ha detto:

    Velká doba žádá velké lidi

  13. Barbara Belluzzo ha detto:

    Senza nulla togliere a Lino banfi & Co io preferisco quel vecchio (neanche tanto poi…) saggio di Rumiz che, sul quotidiano mono-locale di oggi conclude così il suo invito a cena al questore: “Mi creda, se in questa storia sono reo di qualcosa, è di credere in un valore che non è più di moda in questi tempi di sfascio generale. Le Istituzioni.”
    Che uomo…

  14. el sinter de gropada ha detto:

    http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Cronaca/142859__serbi_ma_ormai_vicentini_ritrovano_i_resti_di_un_soldato/

    E’ off-topic, ma è una bella notizia. So bene che i serbi qui sono mal visti,ma sono sinceri amici dell’Italia come pochi.

  15. chinaski ha detto:

    “Vedi, i morti possono essere molto utili, a me personalmente hanno risolto situazioni difficili più di una volta. Primo, perché non parlano. Secondo, perché aggiustati bene possono sembrare vivi. Terzo, anche se gli spari, non succede niente, perché al massimo dovrebbero morire; ma sono già morti. È chiaro, no?”

    da “Per un pugno di dollari”

  16. chinaski ha detto:

    e con questo per favore chiudiamo l’ off-topic, o meglio, l’ off-the-bucàl

  17. Richi ha detto:

    @ Chinaski

    Una citazione impeccabile.

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