20 Luglio 2009

Via Garibaldi farà la fine di piazza Vittoria?

Lavori pericolosamente lenti, se non addirittura fermi. In via Garibaldi le operazioni di maquillage stanno subendo un rallentamento. Tanto che, come ha commentato qualcuno su questo blog, si tratta del primo cantiere dove è cresciuta l’erba.
Le motivazioni? La ditta è in difficoltà economiche e sta vendendo a un’altra società che, appena conclusa l’operazione finanziaria, subentrerà nei lavori.

11 commenti a Via Garibaldi farà la fine di piazza Vittoria?

  1. piano inclinato ha detto:

    Romoli dimettiti.
    O almeno, se vuoi tenerti la carega ancora tre anni, cambiati le deleghe in giunta: non più Lavori Pubblici, per favore!
    Datti all’agricoltura… per il primo cantiere stradale a seminativo d’Italia.
    Un nuovo record per Gorizia.
    Vogliamo Etabeta assessore ai LLPP!

  2. gio ha detto:

    non leggo altro che problemi inerenti ai cantieri di gorizia, sì daccordo piazza vittoria, ma la ditta appaltatrice ha fatto un bel casino e prevedere ordigni sotto il castello mi sembra poi non una cosa inerente alla giunta romoli. invece che sbraitare perchè non fate una passeggiata in piazza sant’antonio dove i lavori, nonostante gli ultimi ritrovi archeologici e seguiti dall’attuale giunta, sono avanti di un mese??? su coraggio finiranno i lavori ed avremo una città migliore!

  3. giorg ha detto:

    Premesso che non sono un elettore di centrodestra, non mi sento di condannare l’operato del sindaco per le figuracce che la città sta facendo. Piuttosto avrei qualcosa da ridire sul dirigente che dovrebbe vigilare. Ed era uno tra i più pagati, nella lista apparsa qualche giorno fa. Ci vuole gente con i cosiddetti, non vecie crodighe che pensa solo alla pension…

  4. piano inclinato ha detto:

    iio, mi consenta…
    Come come??
    La ditta che esegue i lavori per Romoli è la stessa che gli ha finanziato al campagna elettorale?
    Come si fa a verificare la cosa?

  5. Garibaldi ha detto:

    Qui ci sono le offerte pervenute per i lavori:
    http://www1.comune.gorizia.it/ufficinew/llpp/via_garibaldi/tabelle_garibaldi.xls
    non sono mica lavori affidati direttamente! Visto l’importo non si potrebbe fare neanche con la normativa regionale attuale che ha semplificato le procedure!
    iio mi par che faccia chiacchere molto da bar..che lascian il tempo che trovano..
    certo poi si può anche dire che la gara era truccata.. che le imprese si mettono daccordo.. mettiamo in discussione tutta la normativa sugli appalti pubblici.
    E poi prima di escludere un’impresa da una gara la commissione valuta la cosa molto bene per non avere un ricorso ancora prima di iniziare i lavori! Se i requisiti formali al momento della presentazione dell’offerta ci sono sulla base di cosa si dovrebbe che uno viene ammesso e l’altro no?

  6. Garibaldi ha detto:

    ..che funzioni così lo sanno tutti.. ma se le carte presentate e richieste dal bando sono tutte in regola, sulla base di cosa una commissione che aggiudica il lavoro dovrebbe esprimersi? .. prevedendo già un eventuale ricorso immediato

  7. pochisoldi ha detto:

    se fossi in iio o nel webmaster del blog, dichiarazioni come queste le leverei, ci sono gli estremi puliti puliti per una bella denuncia. A buon intenditor!!!!

  8. Toni ha detto:

    pochisoldi…
    ma che, alludi?

  9. paccu ha detto:

    potremmo ribatezzarla via degl’orti

  10. Franz ha detto:

    Quella via c’è già se non sbaglio.
    Per le pesanti allusioni di iio credo che messaggi simili andrebbero filtrati o, per lo meno, andrebbe verificato il contenuto prima di pubblicarli.

  11. etabeta ha detto:

    Sul problema dello scioglimento del contratto di opere pubbliche quale conseguenza ipso iure della dichiarazione di fallimento è opportuno svolgere alcune precisazioni.
    Secondo la normativa nazionale previgente, segnatamente l’art. 9 del Capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, r.d. 350/1895 [7], l’appaltatore, all’atto della stipulazione del contratto, doveva indicare un supplente, il quale, in caso di fallimento, sarebbe potuto subentrare a titolo di obbligato principale nel rapporto con l’Amministrazione. La norma faceva comunque salva la facoltà per l’Amministrazione di non proseguire il rapporto, rimanendo obbligata a pagare l’imprenditore per la parte di lavoro correttamente eseguita, senza obbligo di versare ulteriori indennizzi.
    Il fallimento, dunque, non operava quale causa di scioglimento ipso iure del contratto, posto che l’Amministrazione poteva decidere di portare a termine il contratto con il supplente.
    Il nuovo Regolamento (D.P.R. 554/1999) di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (l. 109/1994, cd. legge Merloni) ha abrogato il r.d. 350/1895 senza tuttavia disporre alcunchè riguardo la nomina obbligatoria del supplente.
    Sul punto l’art. 10, comma 1-ter, legge Merloni [8] stabilisce soltanto che le amministrazioni appaltanti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, possono riservarsi nel bando la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, la possibilità di interpellare il terzo classificato (in tal caso il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato).
    In conclusione, il fallimento dell’appaltatore di opere pubbliche determina sempre lo scioglimento del contratto di appalto pubblico, mentre resta salva per l’amministrazione appaltante la possibilità, laddove contrattualmente prevista, di interpellare il secondo (ed eventualmente il terzo) classificato per la stipula di un nuovo contratto, finalizzato al completamento dei lavori

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