23 Maggio 2009

La Corte Costituzionale boccia, parzialmente, la legge sul friulano voluta da Illy

Il Gazzettino ce lo dice. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse norme della legge regionale del Friuli Venezia Giulia che, nel 2007, ha ufficialmente introdotto il friulano nelle scuole, negli uffici e più in generale nella vita pubblica. Secondo il giudizio della Corte Costituzionale, alcune parti di sei articoli della legge del Friuli Venezia Giulia (n. 29 del 2007) sulle Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana contrastano con la legge dello Stato n°482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche).

Le minoranze linguistiche sono tutelate dalla Costituzione, ma ciò non significa che le Regioni possano stabilire in piena autonomia, senza rispettare i “paletti” fissati da una legge statale del 1999 (n.482), l’utilizzo di lingue diverse dall’italiano. Per questo motivo la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse norme della legge regionale.

Le norme erano state approvate con i voti favorevoli della Lega e della coalizione di Centrosinistra Intesa Democratica, guidata dall’allora governatore Riccardo Illy.

A ricorrere alla Consulta era stata la presidenza del Consiglio dei ministri, le cui ragioni sono state in massima parte accolte, seppure dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale (n. 159) si intuisca che sulla questione non ci sia stata unanimità: il giudice relatore, il vicepresidente Ugo De Siervo, ha infatti rinunciato a scrivere le motivazioni della sentenza, probabilmente in segno di dissenso, e a lui è subentrato il giudice Paolo Maria Napolitano.

Stop al friulano negli uffici regionali. Sotto la scure della Corte sono finite le norme che prevedevano, tra l’altro, l’obbligo generale «per gli uffici dell’intera regione», anche al di fuori del territorio di insediamento del gruppo linguistico, di «rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si avvalgono del diritto di usare tale lingua», nonché il diritto degli organi collegiali degli enti locali e regionali di utilizzare il friulano escludendo la previsione di un’immediata traduzione in lingua italiana.

Dialetto insegnato a scuola solo se lo scelgono i genitori. E ancora: bocciata la facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana, e anche il previsto silenzio-assenso in base al quale è da intendersi un via libera all’insegnamento del friulano a scuola il fatto che i genitori non abbiano comunicato il rifiuto all’insegnamento della lingua locale. Bocciato infine anche l’obbligo dell’insegnamento del friulano a scuola per almeno un’ora a settimana.

Non fondata è stata invece dichiarata la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio sul punto in cui la legge del Friuli prevedeva un sostegno economico da parte della Regione per le istituzioni scolastiche che, nella loro autonomia, avessero voluto sviluppare, anche in aree esterne al territorio di insediamento della minoranza, l’insegnamento della lingua friulana.

Per l’assessore alla Cultura del friuli Venezia giulia, Roberto Molinaro, la sentenza «accoglie quasi tutte le censure del Governo, eliminando gli eccessi» e «offre utili indicazioni sull’autonomia della Regione in fatto di scuola».

Negativa invece la reazione del presidente della Provincia di Udine e segretario regionale della Lega, Pietro Fontanini, per il quale «Dovremo ricominciare costruendo una nuova legge che attui le disposizioni della legge 482 sulle minoranze linguistiche». Infine, per il presidente dell’Associazione Filologica friulana, Lorenzo Pelizzo, la sentenza della Consulta sulla legge sul friulano «riporta indietro di anni le lancette del tempo».

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27 commenti a La Corte Costituzionale boccia, parzialmente, la legge sul friulano voluta da Illy

  1. Andrea ha detto:

    E’ un servizio dell’Ansa, uscito ieri. Lo puoi leggere sul sito della regione fvg.

  2. arlon ha detto:

    “bocciata la facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana”

    Questa mi sembra una restrizione di libertà bella pesante.
    Perche non dovrebbe essere permesso, poi?

    Per quanto riguarda lo stop del friulano negli uffici di tutta la regione, sono assolutamente d’accordo.

    A parte il punto di cui sopra, sono piuttosto d’accordo con la corte costituzionale, che ha azzeccato secondo me i punti più dubbi di questa legge.

  3. Sergio ha detto:

    L’esito era scontato, tanto siamo noi cittadini che paghiamo queste beghe.
    la norma è stata bocciata per un semplice motivo: lo Statuto regionale non concede le competenze in materia di minoranze linguistiche all’amministrazione regionale. Per questo motivo in questo ambito dobbiamo rifarci alla legge quadro nazionale… se vogliamo ottenere questi diritti si deve riformare lo statuto, ma questa regione ha ottenuto l’autonomia per altri motivi.

  4. Stelio ha detto:

    Che poi allora dovremmo rivedere anche i casi di Repen, Col e Dolina…

  5. Marisa ha detto:

    …veramente la Consulta afferma che noi friulani possiamo adoperare la lingua friulana, nella forma scritta oltre che orale (e pretendere risposta in tale lingua), nei rapporti con l’Assessorato regionale all’Agricoltura perchè questo assessorato ha sede a Udine…..ma non con l’Assessorato all’Industria perchè…..ha la sede a Trieste e Trieste non è un comune furlanofono! Sarebbe da ridere a crepapelle se non fosse tragicomico!

    Dai, che l’Italia ora ha superato anche la Grecia nella NON-tutela delle minoranze linguistiche storiche e conquistato così l’ultimo posto in Europa! Chapeau!

  6. Marisa ha detto:

    “Bocciata la possibilità per i Comuni di adottare toponimi nella sola lingua friulana”

    Che risate!!!! MAI RISO TANTO IN VITA MIA!

    I Comuni friulani il cui toponimo friulano si è SALVATO nel 1866 dall’italianizzazione e l’Italia ha dal 1866 UFFICIALMENTE in elenco con il toponimo friulano…………….DOBBIAMO forse, nel 2009, ITALIANIZZARE IL TOPONIMO FRIULANO?

    Ossia, in questo caso,…..è l’Italia che adopera…..il solo toponimo friulano!

    A parte questo, c’è una legge (di cui non mi ricordo data e numero) che prevede che un Comune (in qualsiasi regione italiana) possa su sua richiesta cambiare nome. Ossia ad esempio Trieste, potrebbe richiedere di modificare il nome e chiamarsi “Ciribiribin”. C’è una legge ordinaria che lo permette. Solo i Comuni friulani non potranno usufruire più di questa legge? Che follia questa sentenza!

    Sentenza che in realtà cancella solo alcuni commi di alcuni articoli della L. reg. 29/2007. Legge regionale che aveva il solo fine di SEMPLIFICARE sul piano burocratico alcune difficoltà presenti nell’applicazione della L. 482/99.

    La legge 482/99 è in vigore da 10 ANNI e prevede l’insegnamento del friulano a scuola (anche in forma veicolare) e l’uso della lingua friulana in tutti le istituzioni pubbliche friulane. E la sentenza della Consulta nr. 159/2009 non modifica nulla di tutto questo…..

  7. giorgio ha detto:

    Stelio: non è la stessa cosa. Repen è Monrupino, Col è Zolla e Dolina è San Dorligo (?) della Valle. Tutti comuni bilingui hanno il nome nei due idiomi. Ma concordo sul fatto che dovrebbe essere facoltà delle amministrazioni adottare il nome che preferiscono.

  8. Marisa ha detto:

    Solo due note sul servizio giornalistico riportato dalla “redazione” di bora.la.

    Scrive il giornalista:”la legge regionale del Friuli – Venezia Giulia che, nel 2007, ha UFFICIALMENTE introdotto il friulano, nelle scuole, negli uffici e più in generale nella vita pubblica”. Il giornalista scrive una falsità in quanto è “con la legge 482/99 che il friulano entra UFFICIALMENTE nelle scuole, negli uffici e più in generale nella vita pubblica”, ossia nel 2007, ben prima della approvazione della legge reg. 29/2007, ciò era già una realtà giuridica consolidata da anni e che non aveva bisogno di alcune legge regionale per attivarsi. E’ questa una bugia pesante e non accettabile che crea disinformazione.

    Scrive ancora il giornalista: “DIALETTO insegnato a scuola….”.
    Dialetto? Eppure il giornalista dovrebbe saperlo che il Parlamento italiano nel 1999, dando attuazione all’art. 6 della Costituzione italiana, con la legge 482/99 ha riconosciuto ufficialmente la minoranza linguistica storica friulana e riconosciuto UFFICIALMENTE lo STATUS di lingua alla lingua friulana. Perchè dunque usa nel servizio il termine “dialetto” con riferimento alla lingua friulana? Forse perchè per lui la lingua friulana è un dialetto? E allora, se ha di questi pregiudizi, faccia scrivere il pezzo ad un collega privo di tali pregiudizi o più competente in materia…..

  9. Marisa ha detto:

    Comitât – Odbor – Komitaat – Comitato 482

    Alla c. a. degli organi d’informazione

    Oggetto: sentenza della Corte Costituzionale

    La legge regionale 29/2007 si proponeva di dare attuazione pratica alla legge statale 482/99, relativamente alla lingua friulana, cercando di superare i problemi emersi nell’applicazione della normativa statale e di ampliare le misure di promozione del friulano. La sentenza 159/2009 della Corte Costituzionale propone, a nostro avviso, una lettura restrittiva delle indicazioni fornite dalla legge 482/99, limitando gli spazi di autonomia della Regione Friuli – Venezia Giulia in tale materia. Per altro, potremmo non essere gli unici a nutrire dei dubbi in proposito. Sarebbe interessante, infatti, chiarire le ragioni della rinuncia da parte del giudice relatore Ugo De Siervo a scrivere le motivazioni della sentenza.
    È, inoltre, necessario ricordare che non viene messo in discussione il diritto all’uso della lingua friulana nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche friulane. Tale principio è previsto dalla legge 482/99 e rafforzato anche dalle parti ancora valide della legge regionale 29/07. La sentenza della Corte Costituzionale non mette in dubbio tale diritto, ma solo alcune delle forme in cui la Regione riteneva opportuno garantirlo.
    La posizione del Comitato 482 su tale questione verrà approfondita durante la conferenza stampa in programma lunedì 25 maggio alle ore 11.30, presso la sede di Radio Onde Furlane (via Volturno 29, Udine), in aggiunta agli argomenti originariamente previsti.
    Cordiali saluti.

    Udine, 23/05/09

    Il portavoce del Comitato 482
    Carlo Puppo

  10. La Mula ha detto:

    Me ne farò una regione… 🙂

  11. Luciano ha detto:

    Credo che la questione dei toponimi nella sola lingua friulana non sia stata ben capita. Pensate che “Nimis” o “Bueriis” siano toponimi italianissimi? Vengono esposti sui cartelli come toponimi italiani, quando sanno tutti benissimo che sono friulani. Se sono illegali, che dobbiamo fare, togliere i cartelli?

  12. Stelio ha detto:

    No, Repen non è più Rupingrande, così come Col non è più Zolla e Dolina San Dorligo della Valle: sui cartelli è oramai indicata – in seguito a referendum meno che comunali, di frazione! – solo la dizione slovena. Sicché oggi dicendo “Zolla” si parla di un luogo che non c’è. Secondo me si è trattato di un abuso: anche prima del cambio, quei luoghi avevano un nome ufficiale sloveno, valido per indicarli in ogni comunicazione ufficiale; il problema è che adesso non è più valida la denominazione italiana!!!
    Quanto ai toponimi friulani, ci sono dei casi veramente ridicoli. Pensavo che Oleis fosse un nome sufficientemente friulano, ma mi sbagliavo: è la traduzione italiana di Vuelis! Ci sono anche altri casi simili e ugualmente assurdi.

  13. giorgio ha detto:

    non sapevo ci fossero stati referendum per cambiare i nomi ufficiali delle località della provincia di Trieste, del resto, tuttora, i documenti ufficiali dei comuni interessati riportano la doppia denominazione (ved. http://www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/ e http://autonomie.interno.it/statuti/statuti/monrupino.pdf). Ma, ripeto, se anche le amministrazioni locali abolisero la versione/traduzione italiana, non ci sarebbe niente di apocalittico: dalla preistoria e sino al 1919 nessuno ha mai sentito nominare la località di S. Dorligo, Zolla e Rupingrande.

  14. Luigi ha detto:

    Mi permetto di segnalare che la Corte Costituzionale si è semplicemente rifatta ad una serie di norme di carattere generale.

    In particolare, prevedere l’utilizzazione di toponimi “nella sola lingua friulana”, violerebbe l’art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, per il quale “la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano”, nonché l’art. 10 della stessa legge, il quale dispone che nei Comuni di insediamento della minoranza linguistica “i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi”, ma solo “in aggiunta ai toponimi ufficiali”. La disposizione risulterebbe altresì incompatibile con l’art. 3 secondo comma della Costituzione, sull’uguaglianza dei cittadini.

    Rilevo poi che non è vero che “Dolina” non è più “San Dorligo della Valle”. Il COMUNE si chiama ancora “San Dorligo della Valle – Dolina”, mentre solo la FRAZIONE di San Dorligo della Valle-Dolina si è tornata a chiamare “Dolina”.

    In pratica, la Corte ha ribadito una cosa nota: le dizioni in altre lingue devono AGGIUNGERSI a quella italiana e non SOSTITUIRSI.

    “Nimis” in “italiano” si chiama esattamente “Nimis”, e quindi il nome va bene così, per la legge. “Bueriis” è invece una frazione di un comune, che si chiama “Magnano in Riviera”, in friulano “Magnàn”.

    Luigi

  15. Marisa ha detto:

    ….e nella legge 482/99 è previsto l’uso veicolare a scuola della lingua friulana e l’OBBLIGO per la scuola di inserire nei suoi programmi didattici, corsi di lingua friulana quando ne viene fatta richiesta da parte dei friulani. E la scuola non può sottrarsi al rispetto di questo OBBLIGO che lo Stato ha normato. Perchè della L. 482/99 si estrapolano solo gli articoli che fanno comodo agli anti-friulani e si ignorano quelli favorevoli alla minoranza linguistica storica friulana?

  16. arlon ha detto:

    Il principio dell’autodeterminazione per me è sacro.
    Ci vorrebbe un bel via libera a Col, Repen, Magnàn e qualsiasi altro.

    Non vedo perchè quando quelli che in quel posto ci abitano (e quindi determinano come questo posto sarà) decidono si debba chiamare in un determinato modo, questo non possa accadere.

    Strascichi post-ventennio??

  17. Luigi ha detto:

    Nella grande maggioranza degli stati democratici esiste una “lingua ufficiale”, e sul tema l’Italia è pure arrivata buona ultima.

    Riguardo a Marisa, la Corte Costituzionale – come sai – non si occupa del perché e percome una legge non è attuata, ma della costituzionalità delle leggi.

    Il principio di autodeterminazione è preso in adeguata considerazione. Infatti è previsto che il toponimo della minoranza si possa utilizzare, ASSIEME al nome ufficiale in lingua italiana. La cosa che la Corte ha escluso è l’uso ESCLUSIVO della forma non in lingua italiana.

    Dove sta lo scandalo?

    Lasciamo stare per cortesia gli strascichi post-fascismo, che in questo caso non c’entrano nulla.

    Luigi

  18. Marisa ha detto:

    Luigi….c’entrano, c’entrano!

    UNA SOLA LINGUA, UNA SOLA PATRIA, UN SOLO POPOLO

    E….qui si parla SOLO italiano!

  19. Luigi ha detto:

    Mi dispiace, ma la tua risposta approfondisce solamente la mia conoscenza del tuo strano modo di ragionare, non di certo la questione in sé.

    Luigi

  20. Marisa ha detto:

    Luigi, non puoi circoscrivere la questione ad un mero fatto legislativo. Quando il ministro fascista alla pubblica istruzione PER LEGGE fissò che nelle scuole del Regno d’Italia (incluso il Sud Tirolo – i territori abitati dalle minoranze linguistiche – e tutti i nuovi territori da “bonificare”)si DOVESSE utilizzare OBBLIGATORIAMENTE, ESCLUSIVAMENTE la lingua italiana, sul piano del diritto statuale italiano era O.K. Ma non certamente sul piano dell’etica e dei diritti umani. E ancor meno della DEMOCRAZIA.

    E la Corte Costituzionale come ben sai è composta da uomini/donne…

  21. dree ha detto:

    «Dialetto insegnato a scuola solo se lo scelgono i genitori.»?????????????
    Da cosa deriva questo titoletto visto che stiamo parlando di lingue?

  22. enrico maria milic ha detto:

    vedi il primo commento a questo articolo, di andrea, giornalista dell’ansa… il testo del post è preso dal gazzettino che l’aveva preso dall’ansa….

    sono d’accordo sul fatto che la distinzione tra lingue e dialetti non ha senso, quindi il gazzettino, l’ansa e … noi, ci siamo sbagliati.

    sorry

  23. Luigi ha detto:

    Marisa,
    per mia deformazione professionale io tendo a ragionare solo sulla base di dati concreti.

    Le sciocchezze tipo “qui si parla solo italiano” non aggiungono nulla al discorso.

    Francamente, la sentenza della Corte non mi sembra per nulla scandalosa, a meno che uno non mi dimostri – al di là degli slogan – dove sta concretamente lo scandalo.

    Al di là di tutto, voglio anche segnalare che la sentenza è pubblicata all’interno del sito della Corte. Io sono andato a leggermela lì, così ho evitato – per quanto possibile – le distorsioni dei vari gazzettieri.

    Luigi

  24. Marisa ha detto:

    Luigi…..si vede che non conosci la legge 482/99. E nemmeno la L.r.29/2007. E ancora meno la normativa europea. E non è casuale che il relatore che doveva scrivere la sentenza – un docente universitario di diritto costituzionale – si sia fatto da parte probabilmente per manifestare così il suo dissenso.
    E tra i componenti la Consulta, ci sono solamente due docenti universitari di diritto costituzionale…..

  25. Marisa ha detto:

    Luigi…visto che vuoi dati, ti aiuto.

    Decreto Legislativo 12 settembre 2002 n. 223
    “Norme di attuazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia per il TRAFERIMENTO di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione”

    pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    ……….
    E m a n a
    il seguente decreto legislativo

    art.1

    1 -…..l’attuazione nel territorio nel Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.484,….è disciplinata dalle norme del presente articolo.

    2 – La Regione PROVVEDE CON PROPRIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE all’esercizio di FUNZIONI DI COORDINAMENTO dei compiti attribuiti alle ISTITUZIONI SCOLASTICHE autonome in attuazione della disciplina prevista dall’articolo 4 (L.482/99), in MATERIA DI USO DELLA LINGUA DELLA MINORANZA NELLA SCUOLA MATERNA E IN MATERIA DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA DELLA MINORANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
    ……………

    Prova a verificare se la Consulta nella sua sentenza ha tenuto conto di questo decreto legislativo del Presidente della Repubblica…..

  26. Luigi ha detto:

    Cara Marisa,
    i miei antichi studi di diritto costituzionale mi fanno ricordare che:

    1. Pensare che uno per essere eletto alla Consulta debba essere un docente di diritto costituzionale, cozzerebbe con l’idea stessa di “Corte Costituzionale”. La Corte infatti non giudica sulla costituzionalità della costituzione, ma sulla costituzionalità delle leggi, che ovviamente possono essere penali, civili, amministrative, e poi possono riguardare l’ambiente, lo spazio, la circolazione stradale, la pesca eccetera eccetera. Immaginati adesso una corte che deve giudicare su un’eccezione di costituzionalità sollevata in merito ad un articolo del codice penale. Non sarebbe normale pensare che un penalista potrebbe forse dire la sua sul tema? Oltre a ciò, vatti a vedere com’è eletta la Corte, così capirai che è intrinsecamente impossibile che essa sia formata da soli costituzionalisti! Questo è esattamente lo spirito della costituzione relativamente alla Corte Costituzionale!

    2. Veniamo adesso alla sentenza. Prima mi dici che non conosco una legge statale e una legge regionale (che poi è quella oggetto della sentenza della Corte), e poi mi citi un decreto legislativo.

    Ti informo che le sentenze della Corte non giudicano e non possono giudicare dell’universo mondo delle leggi italiane nelle proprie sentenze, ma della costituzionalità di una legge rispetto ai principi costituzionali. In commercio dovrebbero esistere ancora i “Manuali Simone”: sono ottimi ma succinti. Puoi trovarci anche il manuale di diritto costituzionale.

    In ultima, vorrei far notare che la questione di legittimità costituzionale venne sollevato dalla presidenza del consiglio il 25 febbraio 2008. Quindi fu il governo Prodi ad iniziare la trafila.

    Luigi

  27. Marisa ha detto:

    Il decreto legislativo che ti ho citato è stato una delle colonne portanti della difesa degli avvocati della nostra regione contro il ricorso. E’ stato di fatto ignorato dalla Consulta che ha dato invece una interpretazione della autonomia scolastica del tutto fuorviante come se la istituzione scuola fosse una realtà istituzionale non tenuta a rispettare le leggi e libera di fare tutto ciò che le pare.
    Al contrario la nostra regione, proprio in forza di questo decreto legislativo presidenziale del 2002, ha il potere di legiferare in materia scolastica a favore delle sue minoranze nazionali.

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