6 Marzo 2008

La cantonata del governo sul friulano

Marisa ci segnala un interessante articolo di Lenghe.net sulla legge sul friulano a scuola, “LEÇ SUL FURLAN: PARCÈ CHE IL GUVIER AL FALE”, e ci manda questa sintesi dell’articolo stesso che originariamente è di William Cisilino:

C’è un errore di fondo nell’impugnazione del Governo della legge regionale sulla tutela del friulano: considera la L.482/99 (legge “statale” di tutela delle minoranze linguistiche storiche) l’unico parametro di costituzionalità. Ma dimentica che questa legge non è una legge costituzionale. Inoltre (ma chi ha consigliato l’impugnazione, come mai non lo sa?), c’è una precisazione importantissima da fare: l’art.18 della L.482 prevede esplicitamente la prevalenza delle leggi approvate dalle Regioni a statuto speciale sulla stessa L. 482/99.
E non parliamo poi della clamorosa “cantonata” sull’impugnazione degli articoli relativi alla scuola: infatti la nostra regione ha specifici poteri di coordinamento per l’insegnamento del friulano e dal 2005 tutte le regioni hanno podestà di indirizzo sul 20% del curricolo scolastico.
E l’autonomia scolastica non è assoluta ma ha limiti ben precisi: il rispetto delle leggi!

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3 commenti a La cantonata del governo sul friulano

  1. valerio ha detto:

    Firulin Firulan..

  2. Dejan Kozina ha detto:

    Sarà che il Cisilino di leggi e decreti se ne intende più di me, ma sono perplesso davanti alla sua certezza riguardo al significato da attribuire al testo come scritto (cioè in puro legalese – l’unica lingua minoritaria che non necessita di tutela). Io, da profano, leggo l’art. 18 come legato alle norme di attuazione dello statuto regionale, che non avremo finchè lo statuto stesso non sarà sbloccato…
    Per i curiosi: http://www.kozina.com/premik/482.htm#art18 . la parola ai più esperti…

  3. MARISA ha detto:

    “Io, da profano, leggo l’art.18 come legato alle norme di attuazione dello statuto regionale, che non avremo finchè lo statuto sarà bloccato” – scrive Dejan Kozina

    Senza entrare nel merito dell’art. 18, mi permetto di segnalare che un principio giuridico esiste indipendentemente dall’esistenza di norme che ne regolano l’attuazione. E questo vale anche per l’art. 18 della L. 482/99 ove il legislatore ha stabilito un principio giuridico: la prevalenza delle norme regionali delle Regioni a statuto speciale sulla stessa L. 482/99 qualora le prime (norme regionali) siano più favorevoli. Allo stesso modo, tanto per restare in tema, il riconoscimento COSTITUZIONALE di diritti linguistici COLLETTIVI ( art. 6 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche storiche”) esisteva ben prima che le Regioni (Sardegna nel 1997 e la nostra nel 1995) e poi lo Stato (1999) ne dessero attuazione con apposite norme.

    Resta comunque un fatto non contestabile:
    1) La Giunta regionale aveva incaricato un Commissione di esperti di elaborare una proposta di legge sulla tutela della lingua friaulana. Di questa commissione faceva parte anche William Cisilino, chiamato in qualità di esperto.
    2) Dopo aver lavorato mesi questa Commissione ha predisposto una proposta di legge che è stata, come d’abitudine e correttezza di rapporti tra regioni e stato, presentata al Governo. I ministeri competenti l’hanno esaminata sotto ogni profilo e dato il loro O.k. anche sotto il profilo costituzionale
    3) Successivamente questa proposta di legge, prima in Giunta (regionale) poi in Consiglio regionale, è stata progressivamente svuotata di contenuti. La legge che poi è stata approvata risulta essere molto meno avanzata di quella proposta dagli esperti (proposta che aveva avuto l’O.K. da Roma!).
    4) Stranamente (??) Roma che aveva dato l’O.K. sul piano costituzionale alla proposta (molto più avanzata) degli esperti……ora ha impugnata la legge approvata dal Consiglio regionale nel dicembre 2007!

    Comunque si legga questa vicenda, credo sia impossibile non vedere una esclusiva volontà politica dietro questa impugnazione costituzionale.

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