Missione romana per il sindaco Romoli. Obiettivo: ottenere una sanatoria delle multe comminate dai T-red. Il primo cittadino spinge, infatti, affinchè venga approvata la proposta di legge, presentata dalla Casa delle libertà. Le multe potrebbero essere cancellate, secondo i parlamentari della Cdl, in virtù di una sentenza che prevede la contestazione immediata dell’infrazione.
Ad essere graziati sarebbero 14mila automobilisti goriziani fotografati mentre superavano l’incrocio con il rosso.
8 Novembre 2007
Credo che a Roma in questo momento siano impelagati in ben altre questioni (leggasi finanziaria, riforma del welfare e conversione in legge del decreto sulla sicurezza) e non è detto che questo provvedimento sia sottoposto all’esame delle camere prima dell’eventuale crisi di governo. Quello su cui comunque Romoli ha ragione è che la sentenza della corte di cassazione stabilisce proprio questo principio.
Certo che sarebbe una bella beffa per chi intanto la multa l’ha pagata, ha perso i punti ed ha magari già scontato la sospensione della patente per la recidiva.
le commissioni del senato sono deliberative….
Come sono i rapporti di forza nelle commissioni del senato?
come sono i rapporti di forza (colore politico) nelle città colpite dal ciclone T-Red?
Se però la porposta della CdL si base su un unico ed isolato precedente giurisprudenziale che, putroppo, non pare suffragato dall’opinione di merito espressa, per esempio, dai GdP goriziani, temo potrebbe avere esito fallimentare. Io non credo molto nella validità dell’iniziativa: doveva pensdarci il Prefetto, come già successo in altre città d’Italia.
Il fatto che dei T-Red abbiano e continuino ad usufruire molte amministrazioni locali di csx e che attualmente la maggioranza parlamentare è di csx (anche se risicata) non fa che confermare i dubbi sul buon esito della missione romana del sindaco, questo era il senso della mia domanda.
..e poi c’è il fatto che quella sentenza di cassazione (che riguardava l’autovelox) è precedente ad una modifica di legge che è stata fatta in seguito proprio per “sanare” la questione della contestazione immediata. Se ci va con quell’argomento è già persa..
PS. La modifica di legge che permette la contestazione non immediata è stata fatta dal precedente governo.
No, no, credo che la sentenza riguardasse proprio le multe elevate con Photored, dev’essere questa:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33448
Photored: multe nulle se manca l’autorizzazione all’installazione del semaforo
Cassazione civile , sez. I, sentenza 11.11.2005 n° 21847
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Se l’impianto semaforico è installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta municipale è nulla la multa elevata all’automobilista passato con il rosso ed accertata a mezzo apparecchio Photo Red F17A.
Con la sentenza n. 21847 dell’11 novembre 2005 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Caserta contro la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato l’llegittimità del verbale redatto dalla Polizia Municipale riferito ad un impianto semaforico privo della necessaria autorizzazione per l’installazione.
(Altalex, 3 gennaio 2005)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 11 novembre 2005, n. 21847
(Presidente Cappuccio – Relatore Giuliani)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2001, Felice M. proponeva davanti al Giudice di pace di Caserta opposizione avverso il verbale, notificatogli il 2 novembre 2001, elevato dai Vigili Urbani del luogo il 14 settembre 2001 mediante il quale gli era stata contestata la violazione dell’articolo 146, comma 1 e 3 Cds, per non avere nel Comune omonimo, alla guida dell’autovettura di sua proprietà targata XXXXXX, rispettato una segnalazione semaforica che, in quell’istante, era di colore rosso, secondo quanto accertato a mezzo apparecchio Photo Red F17A, omologato dal ministero dei Lavori pubblici.
Deduceva l’opponente l’inosservanza degli articoli 200 e 201 Cds nonché dell’articolo 14 della legge 689/81 e dell’articolo 345, comma 4 del regolamento di esecuzione dell’anzidetto codice.
Si costituiva il Comune di Caserta, resistendo all’opposizione avversaria.
Il giudice adito, con sentenza del 12-20 marzo 2002, accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato in forza dell’assunto secondo cui l’accertamento era stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e l’infrazione era stata rilevata in assenza del vigile, laddove l’impianto semaforico risultava installato senza delibera di autorizzazione della Giunta municipale.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Caserta, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il M..
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Giova, al riguardo, premettere che, qualora la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità) delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pur se tutte tempestivamente sollevata, in quanto il ricorrente non ha più motivo di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, nel senso che, ancorché queste risultassero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (Cassazione 12976/01, 18240/04).
Tanto premesso, si osserva nella specie, che il Giudice di pace, nella sentenza gravata, dopo avere «in via preliminare (rilevato) che il provvedimento autorizzatorio della installazione dell’impianto semaforico in Via Douhet di Caserta non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall’Amministrazione resistente» e dopo avere altresì affermato che «non risulta l’esistenza di una norma che, per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 146 comma 3 Cds, autorizzi la sostituzione del vigile con l’apparecchio Photo Red (onde) nessuna validità può essere attribuita all’accertamento effettuato da qualsiasi apparecchiatura, anche omologata, per quanto sofisticata e perfetta, senza la presenza dell’organo accertatore che prenda almeno nota dell’infrazione e, potenzialmente, sia in grado di contestarla immediatamente al contravventore», ha, quindi, concluso nel senso di dichiarare l’illegittimità dell’accertamento:
a) «poiché dalla documentazione in atti si evince che (quest’ultimo) è stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e che l’infrazione è stata rilevata in assenza del vigile»;
b) «tenuto anche conto che l’impianto semaforico in Via Douhet è stato installato senza il pur discutibile atto autorizzatorio (delibera di Gm)».
Appare, dunque, palese come la decisione impugnata poggi, in realtà, sopra le due distinte, ed autonome, ragioni meglio sopra riportate (alle lettere “a” e “b” rispettivamente), tali da fondare, ciascuna, la decisione medesima.
Orbene, anche a voler riconoscere che dette ragioni siano state entrambe censurate da parte dell’odierno ricorrente, si osserva che, per quanto riguarda la seconda (sotto la lettera “b” che precede), la relativa doglianza si sostanzia nella denuncia (di cui alla pagina 2 del ricorso) che «L’intersezione alla quale fa riferimento il verbale di contravvenzione, invece, si riferisce proprio al quadrivio Viale Benedice – Via Caduti sul Lavoro, richiamata dalla delibera di Gm 88 del 21 febbraio 2001 che si allega con il n. 2».
Poiché l’indicata doglianza si risolve in una prospettazione di segno contrario a quanto ha formato oggetto dell’apprezzamento di fatto del Giudice di pace pure sopra riportato («il provvedimento autorizzatorio della installazione dell’impianto semaforico in Via Douhet di Caserta non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall’Amministrazione resistente»), il quale, per la sua stessa natura, risulta incensurabile se non sotto le specie del vizio di motivazione ex articolo 360 comma 1 n. 5 Cpc, non specificamente dedotto dall’odierno ricorrente, neppure con riguardo all’omessa o erronea valutazione di risultanze istruttorie il cui contenuto sia stato (però) analiticamente riportato in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, la doglianza medesima si palesa, di conseguenza, inammissibile, rendendo così parimenti inammissibile, per le ragioni illustrate all’inizio, l’esame delle ulteriori censure di cui alla lettera a) che precede.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata né resistititi, in questa sede, né, comunque, svolto attività difensiva alcuna.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L’11 NOV 2005.
Ahh.. beh..
Ma allora la citata “immediata contestazione” che sta nell’articolo in testa non c’entra… Qui, in questa sentenza, si dice “mancata delibera del Comune..” E ci mancherebbe altro, senza la delibera formale non potevano neanche metterli…
Mah, da quello che avevo letto molti ricorsi erano basati su un eventuale vizio nella procedura di affidamento alla ditta incaricata…