23 Gennaio 2010

Area metropolitana transfrontaliera: ecco il testo completo della convenzione tra Gorizia e Nova Gorica

Ecco il testo completo della convenzione siglata dai comuni di Gorizia e Nova Gorica per la costituzione del Gect, ovvero l’Area metropolitana transfrontaliera battezzata “Città d’Europa”.
Oltre alla Convenzione e allo Statuto, le due assisi comunali hanno approvato entrambe il cosiddetto “gentleman agreement” già concordato in precedenza, sotto forma di indicazione sul principio di alternanza tra soggetto di nazionalità italiana e di nazionalità slovena anche per la figura del Presidente e del Direttore.
Il Comune di Šempeter-Vrtojba ha inserito la seduta di approvazione del Gect nel calendario dei lavori del proprio Consiglio Comunale per la giornata di giovedì 11 febbraio.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO EUROPEO COOPERAZIONE TERRITORIALE “TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” /

Preambolo:
* Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), nonché i regolamenti (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006;
* Considerata la legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l’attuazione del Regolamento CE n. 1082/2006 relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);
* Considerato il Regolamento della Repubblica di Slovenia relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920);
* Considerata la Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;
* Nel rispetto della ripartizione delle competenze come definite dal diritto interno dello Stato italiano e della Repubblica di Slovenia, dei vincoli e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario;
* Considerati i legami storici, socio-economici e culturali molto stretti e le relazioni tra le popolazioni residenti nelle tre città nonché della necessità di elaborare strategie ed azioni per la gestione congiunta del territorio in settori di comune interesse;
* Ricordata la propria attenzione alle azioni comuni transfrontaliere nell’ambito dei programmi d’iniziativa comunitaria INTERREG;
* Consapevoli delle loro responsabilità nel processo d’integrazione europea in un’Europa allargata, per quanto riguarda, in particolare, il percorso di avvicinamento tra i popoli;
* Desiderose di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;
* Convinte della necessità di dare visibilità politica e di pervenire alla creazione di una area metropolitana transfrontaliera di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, che rappresenti il primo passo verso la creazione di una vera e propria “città europea” e a favore di una più forte integrazione territoriale, in un momento cruciale nell’attuazione dei programmi dei Fondi strutturali, particolarmente quelli riguardanti la cooperazione territoriale europea;
* Auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei Fondi Strutturali nonché di ogni altra azione coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell’area;
* Consapevoli della necessità di dover attrarre fondi per il territorio anche al di fuori dei programmi di cooperazione territoriale europea, quali ad esempio il programma “Italia-Slovenia” e che per ottenere tale risultato è necessario avviare schemi di cooperazione multilaterale e politiche congiunte;
* Intenzionate a coinvolgere, in un secondo tempo, anche le municipalità limitrofe che abbiano un concreto interesse rispetto alle azioni che si svilupperanno, con la possibilità della loro piena integrazione negli organismi che saranno istituiti.

ARTICOLO 1

(Costituzione)

Considerato il Preambolo e l’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, i firmatari della presente convenzione dichiarano di voler procedere alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato “Territoriodei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” dotato di personalità giuridica e finanziaria.

I Componenti del GECT denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo) ” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” sono i seguenti:

* Comune di Gorizia (Repubblica Italiana);
* Mestna Občina Nova Gorica (Comune città di Nova Gorica, Repubblica di Slovenia);
* Občina Šempeter-Vrtojba (Comune di Šempeter-Vrtojba, Repubblica di Slovenia).

ARTICOLO 2

(Missione e compiti)

Il Gect “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” ha il compito di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse allo sviluppo regionale e al rafforzamento della coesione economica e sociale. Obiettivo specifico del GECT è il coordinamento strategico delle politiche dell’area metropolitana relative a:

* Gestione, realizzazione ed ammodernamento delle infrastrutture, sistemi e servizi di trasporto, mobilità e logistica;
* coordinamento delle politiche di trasporto pubblico anche attraverso la gestione comune/coordinata di servizi di trasporto;
* gestione dei nodi logistici intermodali dell’area metropolitana;
* sfruttamento e gestione delle risorse energetiche e ambientali locali;
* elaborazione di un piano energetico metropolitano;
* elaborazione di piani di intervento congiunto anche in altri settori che mirino al rafforzamento della coesione economica e sociale.

Il compito principale del GECT è l’implementazione dei programmi di cooperazione territoriale e i progetti cofinanziati dalla UE e da altri meccanismi finanziari. Inoltre, il GECT svolgerà le seguenti funzioni:

* promuovere il benessere e l’aumento della qualità della vita dei cittadini dell’area interessata;
* nel quadro degli obiettivi prefissati l’implementazione di altre azioni specifiche, programmi, progetti, con o senza contributo finanziario dell’UE;
* aumentare la consapevolezza del vantaggio competitivo a livello locale e regionale della cooperazione territoriale indirizzata al rafforzamento della coesione economica e sociale nell’area in cui il GECT opererà, nonché del ruolo di importanza strategica rispetto alla cooperazione transfrontaliera/transnazionale e il ruolo che i componenti del GECT potranno avere;
* garantire le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, assicurare un adeguato flusso di informazioni e dati, nonché divulgare e portare a conoscenza della cittadinanza i risultati e le attività svolte;
* sostenere e difendere gli interessi e le istanze dei territori in cui esso opera nel processo decisionale europeo rispetto alle politiche regionali e settoriali, nel quadro istituzionale dell’UE e delle sue procedure;
* assicurare e favorire la concertazione, il dialogo e il dibattito politico, la condivisione delle strategie per la gestione dell’area transfrontaliera, nonché la loro coerenza facilitando la realizzazione di progetti comuni sui temi oggetto del mandato del GECT e promuovendo la cooperazione in tutti gli ambiti rilevanti per un armonioso sviluppo del territorio;
* assicurare il dialogo e confronto rispetto alla pianificazione del tessuto urbano e della tutela dell’ambiente dell’area del GECT;
* favorire lo sviluppo del turismo nell’area anche attraverso una promozione congiunta del territorio e delle sue risorse naturali e culturali;
* sostenere la diffusione della cultura come strumento indispensabile per la conoscenza e il rispetto reciproci.

ARTICOLO 3

(Adesione e modalità di funzionamento)

L’adesione di un membro al GECT è sottoposto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, all’adempimento delle procedure previste e alle modalità previste dallo statuto.

Le modalità di funzionamento saranno determinate dallo statuto che sarà approvato dai membri all’unanimità e dovrà essere autorizzato dalle autorità nazionali competenti, come previsto dalla normativa vigente applicabile.

Le modifiche alla presente convenzione saranno attuate in applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 e secondo le modalità precisate nello statuto.

ARTICOLO 4

(Ambito geografico )

L’ambito di applicazione geografica del GECT coincide con quello di competenza territoriale dei suoi componenti. La partecipazione alle attività del GECT è aperta ad altri enti o organismi pubblici o di diritto pubblico che potranno aderire in qualità di “componenti associati” per le finalità di cui all’articolo 2 della presente convenzione.
ARTICOLO 5

(Sede)

Il Gruppo è legalmente registrato presso i Registri GECT istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano. In attesa della disponibilità dei locali dell’edificio di Corso Verdi 52, già “Trgovski dom” (casa del commercio), di Gorizia (Italia); la sede provvisoria del GECT è presso INFORMEST in via Cadorna 36, a Gorizia (Italia). Nell’ambito del presente articolo il cambiamento della sede non è da intendersi come una modifica della convenzione. Le decisioni in merito vengono deliberate dall’Assemblea.

ARTICOLO 6

(Legge applicabile e modalità di controllo finanziario)

La presente convenzione e gli atti ad essa connessi saranno regolati dalla normativa italiana. Il controllo amministrativo, finanziario e contabile del GECT sarà sottoposto alle norme vigenti della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 7

(Costi e finanziamento)

La dotazione finanziaria del GECT sarà assicurata dai suoi componenti per il 50% a carico della parte italiana e per il 50% a carico della parte slovena. I due Comuni della Repubblica di Slovenia determinano la reciproca quota di capitale iniziale proporzionalmente al numero di abitanti dei rispettivi Comuni.

I membri del GECT si impegnano ad attivare tutte le possibili linee di finanziamento per reperire i fondi per il funzionamento del GECT nell’ambito delle sue attività nella misura in cui non sono previsti finanziamenti da altre fonti.

La partecipazione a progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali o da altri fondi sarà sottoposta alla delibera dell’Assemblea.

Il GECT attinge a fondi propri, a quelli derivanti da progetti europei e a quelli dei fondatori.

ARTICOLO 8

(Durata)

La durata della presente convenzione è illimitata; la convenzione cesserà di avere validità solo in caso di scioglimento del GECT.

Il Gect cesserà di avere validità quando avrà adempiuto agli obiettivi per i quali è stato costituito oppure su richiesta di un componente secondo la procedura determinata dalla presente convenzione. Il Gect cesserà altresì di avere validità per le cause di cui all’art. 14 del Regolamento (CE) 1082/2006.

I componenti possono avanzare richiesta di cessazione dell’attività del GECT in qualsiasi momento, fatta salva l’attuazione dei progetti o dei programmi in corso di svolgimento senza arrecare alcun tipo di danno agli altri componenti.

Al momento della cessazione delle attività del GECT vengono stabilite le quote spettanti a ciascun componente per l’eventuale copertura di disavanzi o per la distribuzione di avanzi di gestione ai sensi dell’art. 12.2 del Regolamento (CE) 1082/2006.

Qualora un componente desiderasse uscire dal GECT e gli altri componenti reputassero inopportuno far cessare le attività del GECT, si applicano le disposizioni di cui al capoverso precedente.

La qualità di componente viene meno per i seguenti motivi: (i) per recesso comunicato dal componente mediante lettera raccomandata destinata al Presidente; (ii) per estinzione dell’ente; (iii) per deliberazione unanime dell’Assemblea nei casi di comportamenti pregiudizievoli dell’immagine o dell’attività del GECT.

La cessazione dell’attività del GECT e l’uscita di un singolo componente vengono deliberate all’unanimità dai componenti su proposta dell’Assemblea.

ARTICOLO 9

(Risoluzione delle controversie)

La risoluzione delle controversie di natura giuridica derivanti dalla presente convenzione saranno sottoposte alla legislazione italiana applicabile.

ARTICOLO 10

(Lingue di lavoro e approvazione convenzione)

Il GECT adotta quali lingue di lavoro l’italiano e lo sloveno. Tutti i documenti prodotti dal GECT saranno redatti nelle due lingue.

ARTICOLO 11

(Approvazione convenzione)

La presente convenzione è approvata all’unanimità dei suoi componenti ed è redatta in forma pubblica ai sensi del Regolamento (CE) N. 1082/2006, della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88, degli articoli 2699 e seguenti del codice civile italiano, e della normativa vigente della Repubblica di Slovenia, a pena di nullità.

ALLEGATO B

GRUPPO EUROPEO COOPERAZIONE TERRITORIALE

“TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO) – ” /

“OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)”
Statuto

I sottoscritti componenti, considerando:

* il Regolamento (CE) n°1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (di seguito: il Regolamento CE);
* le Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 della Repubblica Italiana (legge n. 88 del 7 luglio 2009);
* gli articoli dal 14 al 42 del Codice Civile italiano;
* il Regolamento della Repubblica di Slovenia relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920);
* la convenzione sottoscritta dai componenti in data _______________, che è parte integrante del presente statuto ai sensi del c. 2, art. 9 del Regolamento (CE);

convengono circa la costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, nella forma di un’organizzazione non a scopo di lucro con personalità giuridica di diritto pubblico dal nome: “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)”.

Articolo 1

(Costituzione )

Si dichiara costituito un GECT tra i seguenti componenti:

* Comune di Gorizia (Repubblica Italiana);
* Mestna Občina Nova Gorica (Comune città di Nova Gorica, Repubblica di Slovenia);
* Občina Šempeter-Vrtojba (Comune di Šempeter-Vrtojba, Repubblica di Slovenia);

di seguito denominati “Componenti”.

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

I Componenti concordano nel favorire una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici, sociali e culturali delle rispettive popolazioni.

Al fine di superare gli ostacoli alla realizzazione e gestione di azioni di cooperazione in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenziate, i Componenti intendono istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario denominato Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), ai sensi del Regolamento CE.

Obiettivo generale del GECT è quello di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse allo sviluppo regionale e al rafforzamento della coesione economica e sociale tra i componenti nei limiti dell’area delle tre municipalità e avendo riguardo a enti di altre aree che eventualmente e successivamente possano entrare a far parte del GECT in qualità di componenti associati.

Obiettivo specifico del GECT è il coordinamento strategico delle politiche dell’area metropolitana relative a:

* Gestione, realizzazione ed ammodernamento delle infrastrutture, sistemi e servizi di trasporto, mobilità e logistica;
* coordinamento delle politiche di trasporto pubblico anche attraverso la gestione comune di servizi di trasporto;
* gestione dei nodi logistici intermodali dell’area metropolitana;
* sfruttamento e gestione delle risorse energetiche locali ed ambientali;
* elaborazione di un piano energetico metropolitano;
* elaborazione di piani di intervento congiunto anche in altri settori che mirino al rafforzamento della coesione economica e sociale.

Il GECT svolge i seguenti compiti:

* promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
* promozione degli interessi dell’area metropolitana presso gli stati e le istituzioni europee;
* ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili;
* adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT;
* gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea;
* avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi componenti.

Articolo 3

(Compiti del Gruppo)

Il compito principale del GECT è l’implementazione dei programmi di cooperazione territoriale e dei progetti cofinanziati dall’UE e da altri meccanismi finanziari. Inoltre il GECT svolgerà le seguenti funzioni:

* promuovere il benessere e l’aumento della qualità della vita dei cittadini dell’area interessata;
* nel quadro degli obiettivi prefissati l’implementazione di altre azioni specifiche, programmi, progetti, con o senza contributo finanziario dell’UE;
* aumentare la consapevolezza del vantaggio competitivo a livello locale e regionale della cooperazione territoriale indirizzata al rafforzamento della coesione economia e sociale nell’area in cui il GECT opererà, nonché del ruolo di importanza strategica rispetto alla cooperazione transfrontaliera e il ruolo che i componenti del GECT potranno avere;
* garantire le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, assicurare un adeguato flusso di informazioni e dati, nonché divulgare e portare a conoscenza della cittadinanza i risultati e le attività svolte;
* sostenere e difendere gli interessi e le istanze dei territori in cui esso opera nel processo decisionale europeo rispetto alle politiche regionali e settoriali, nel quadro istituzionale dell’UE e delle sue procedure;
* assicurare e favorire la concertazione, il dialogo e il dibattito politico, la condivisione delle strategie per la gestione dell’area transfrontaliera nonché la loro coerenza, facilitando la realizzazione di progetti comuni sui temi oggetto del mandato del GECT e promuovendo la cooperazione in tutti gli ambiti rilevanti per un armonioso sviluppo del territorio;
* assicurare il dialogo e confronto rispetto alla pianificazione del tessuto urbano e della tutela dell’ambiente dell’area del GECT;
* favorire lo sviluppo del turismo nell’area anche attraverso una promozione congiunta del territorio e delle sue risorse naturali e culturali;
* sostenere la diffusione della cultura come strumento indispensabile per la conoscenza e il rispetto reciproci;

Articolo 4

(Forma giuridica e diritto applicabile)

Il GECT è un’associazione riconosciuta no-profit di diritto pubblico avente personalità giuridica a far data della sua registrazione. Il GECT ha personalità giuridica e potrà perciò contrarre obbligazioni, esercitare diritti, acquisire, alienare o disporre di beni mobili ed immobili e stare in giudizio. È gestita in maniera autonoma dai suoi componenti. Le disposizioni relative ai beni immobili sono di competenza dell’Assemblea.

Conformemente all’articolo 2 del Regolamento CE e all’articolo 4 del presente statuto, il Gruppo è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico.

Articolo 5

(Componenti, durata, localizzazione)

Il GECT è istituito dal Comune di Gorizia per la parte italiana; dal Comune città di Nova Gorica e dal Comune di Šempeter-Vrtojba per la parte slovena; i suddetti agiscono in qualità di “componenti effettivi”.

Il GECT ha durata illimitata e svolgerà le proprie attività nell’ambito territoriale coincidente a quello sul quale i Componenti hanno competenza.

Il Gruppo è legalmente registrato presso i Registri GECT istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano ed ha sede legale in Italia nella città di Gorizia, provvisoriamente presso INFORMEST in via Cadorna 36, in attesa che l’edificio di Corso Verdi 52, già “Trgovski dom” (casa del commercio), di Gorizia (Italia), sia amministrativamente disponibile.

La partecipazione alle attività del GECT è aperta ad altri organismi pubblici o di diritto pubblico che potranno aderire in qualità di “componenti associati” per le finalità di cui all’articolo 2 del presente statuto e in conformità alle condizioni stabilite dall’Assemblea.
Articolo 6
(Organi del GECT)

Gli Organi di amministrazione del Gruppo sono i seguenti:

o l’Assemblea;
o il Presidente;
o il Direttore.

L’Assemblea provvede alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e, su proposta del Direttore, nomina i componenti dei Comitati permanenti.

Articolo 7

(Composizione, funzionamento e compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano del GECT che controlla, approva ed emana le decisioni.

L’Assemblea è composta per metà da rappresentanti della parte italiana e metà da rappresentanti della parte slovena. Sette componenti rappresentano il Comune di Gorizia, cinque componenti il Comune città di Nova Gorica e due componenti il Comune di Šempeter-Vrtojba.

I rispettivi Consigli comunali nominano, su proposta dei rispettivi Sindaci, i componenti dell’Assemblea.

I componenti dell’Assemblea restano in carica quattro anni.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di impossibilità dal Vicepresidente.

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente; l’Assemblea può essere convocata anche da un componente di essa che raccolga l’adesione di almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea. L’Assemblea approva le delibere a maggioranza dei voti dei suoi componenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Per le modifiche allo statuto è necessaria l’unanimità.

L’ Assemblea svolge le seguenti funzioni:

* delibera l’elezione del Presidente e del Vicepresidente;
* discute la strategia di sviluppo comune e delibera sugli orientamenti strategici del GECT;
* discute e approva il bilancio economico, il preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa;
* delibera sulle modifiche dello statuto;
* delibera la nomina del Direttore;
* approva e modifica il proprio regolamento interno;
* nomina un eventuale organismo indipendente di audit esterno individuato con selezione pubblica;
* delibera circa lo scioglimento del GECT.

Articolo 8

(Compiti del Direttore e gestione del personale)

Il Direttore è l’organo tecnico incaricato di implementare le attività del GECT. I compiti del Direttore sono conformi ai settori di attività del GECT. In particolare i compiti sono quelli di:

* elaborare gli orientamenti strategici del GECT;
* implementare le attività del GECT;
* pianificare e predisporre progetti;
* monitorare e reperire fondi di natura europea e non.

Il Direttore è incaricato di prendere decisioni in tutti gli ambiti che non sono di competenza dell’Assemblea in conformità all’art. 9 del Regolamento CE e in particolare:

* stabilire un programma di lavoro;
* incaricare e gestire le risorse umane necessarie al funzionamento operativo del Gruppo;
* proporre all’assemblea i Comitati Permanenti;

Il Direttore è nominato dall’Assemblea e resta in carica quattro anni. Il Direttore verrà affiancato da un Segretariato costituito su base congiunta italo-slovena con il consenso dell’Assemblea. Per quanto riguarda la dotazione organica e la conseguente gestione del personale del Segretariato, la selezione dello stesso ed l’individuazione delle risorse umane da destinare al suo funzionamento, anche con lo strumento del distacco e/o del comando oppure reclutando il personale esternamente attraverso bandi pubblici, le parti rinviano all’accordo che interverrà tra i componenti del GECT e che sarà formalizzato con separata convenzione. L’incarico del Direttore è conferito con contratto a tempo determinato. Il GECT potrà altresì avvalersi di ulteriori collaborazioni a progetto.

Il Comune di Gorizia, per propria parte, si avvarrà delle competenze tecniche dell’agenzia da lui partecipata INFORMEST per l’esecuzione delle mansioni funzionali allo svolgimento delle attività esecutive.

Il Direttore può essere delegato dal Presidente alla firma di atti che hanno rilevanza verso l’esterno.
Articolo 9
(Presidente dell’Assemblea)

Il Presidente è il rappresentante legale del GECT. Il Presidente coordina i lavori dell’Assemblea, assicurandone il regolare svolgimento. Il Presidente ha il potere di firma sulle deliberazioni. La Presidenza e la Vicepresidenza durano in carica 2 anni e sono assegnate a rotazione a un rappresentante della parte italiana e a un rappresentante della parte slovena.

Il Presidente e il Vicepresidente decadono automaticamente nel momento in cui cessa il mandato dell’Assemblea. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

In caso di impossibilità per stato di necessità o forza maggiore, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare il Direttore alla firma di atti che hanno rilevanza verso l’esterno.

Articolo 10

(Comitati Permanenti)

I Comitati Permanenti sono organi tecnici di lavoro nominati dall’Assemblea su proposta del Direttore. Sono composti da esperti dei settori per i quali vengono determinati.

I comitati Permanenti sono:

* il Comitato Trasporti;
* il Comitato Energia.

Ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, l’Assemblea ha la facoltà di istituire altri comitati funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2.

Articolo 11

(Collegio dei Revisori dei Conti )

Il Collegio dei Revisori, nominato dall’Assemblea, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno di parte italiana, uno di parte slovena e uno con funzioni di Presidente nominato di concerto, che sia iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o adempia ai requisiti di revisore in conformità alla legislazione nazionale vigente. Qualora un revisore fosse impossibilitato a svolgere stabilmente le sue funzioni, ne viene nominato uno nuovo.

Il Collegio dura in carica quattro anni; i componenti possono essere confermati per successivi mandati.

I Revisori esercitano funzioni di vigilanza contabile sul GECT e sottoscrivono il conto consuntivo redatto dal Segretariato per l’approvazione in Assemblea. Il Collegio decide a maggioranza dei presenti: in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 12

(Patrimonio e assetto finanziario)

Al fine del funzionamento operativo del GECT i Componenti costituiscono un fondo istitutivo pari a 40.000 euro (quarantamila/00), che sarà formato per il 50% a carico del comune italiano e per il 50% a carico dei due comuni sloveni. La quota dei comuni sloveni si determina proporzionalmente al numero degli abitanti dei singoli comuni.

Articolo 13

(Lingue di lavoro del GECT e responsabilità)

Tutti gli organi del GECT operano in modo bilingue nelle lingue italiana e slovena;

Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura. Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo ai sensi dell’art. 12 del presente statuto.
Articolo 14

(Approvazione e modifica dello statuto)

Il presente statuto è approvato all’unanimità dei suoi componenti ed è redatto in forma pubblica ai sensi del Regolamento (CE) N. 1082/2006, della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88, degli articoli 2699 e seguenti del codice civile italiano, e della normativa vigente della Repubblica di Slovenia, a pena di nullità.

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6 commenti a Area metropolitana transfrontaliera: ecco il testo completo della convenzione tra Gorizia e Nova Gorica

  1. milost ha detto:

    A parte gli svarioni della lingua italiana ( ma lo mandano in giro questo testo qui, o qualcuno mette d’accordo verbi, soggetti e connessioni logiche?), cosa significa ” aumentare la consapevolezza del vantaggio competitivo a livello locale e regionale della cooperazione territoriale indirizzata al rafforzamento della coesione economica e sociale nell’area in cui il GECT opererà, nonché del ruolo di importanza strategica rispetto alla cooperazione transfrontaliera/transnazionale e il ruolo che i componenti del GECT potranno avere”??
    Cosa significa “sostenere la diffusione della cultura come strumento indispensabile per la conoscenza e il rispetto reciproci”??
    Cosa sono le risorse ambientali? C’entrano con le “criticità ambientali”?
    Chiarissima invece la costituzione di organi statutari e la creazione di un Segretariato la cui dotazione organica sarà oggetto di successiva convenzione. Precisate anche la nomina di un direttore,la possibilità di attivare contratti a progetto, la creazione di comitati permanenti, il riconoscimento del ruolo di Informest. Patrimonio di partenza: 40 mila euro complessivi. Speriamo che la competenza del nostro sindaco-commercialista aiuti perchè con queste cifre, e nell’attesa di flussi di denaro esterni, grandi progetti non ce li vedo proprio.

  2. Luigi (veneziano) ha detto:

    Traduzione rapida.

    – Premesse e articolo unico
    Primo comma. Vedendo l’UE con favore i GECT e prevedendo per questi un canale preferenziale per l’erogazione dei fondi strutturali, abbiamo creato il GECT.
    Secondo comma. Per adesso non abbiamo soldi e nemmeno la sede, per cui cacciamo fuori 40.000 Euro per tirare avanti la carretta fino a quando non arriveranno i fondi di cui al primo comma.
    Terzo comma. In previsione di ciò, iniziamo a mettere avanti le mani per la distribuzione delle careghe.

    L.

  3. milost ha detto:

    Grazie Luigi. Così non solo è chiaro, ma è soprattutto onesto. Anche le manovre di pura propaganda possono in qualche modo essere oneste. Per rafforzare questo aspetto, aggiungerei un comma. ” La costituzione del Gect, indipendentemente dal raggiungimento di uno qualunque dei suoi auspicati risultati operativi, sarà politicamente e mediaticamente utilizzata per valorizzare l’operato dell’attuale amministrazione”. E chi può dargli torto?

  4. Kaiman ha detto:

    Spero che quella fatispeccie di assesore Gentile ( che non vede di buon occhio i sloveni)si renda conto che le scritte in sloveno sui parcometri sarebbero utili

  5. max ha detto:

    Che centrano i parcometri? Qua si vola alllto…

  6. Morgan ha detto:

    Ma dov’è l’apertura mentale?

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